Il corpo sovrano tra vita e diritto
di Stefania Comai
Vittima di millenario vilipendio, contraltare profano di uno spirito di trascendente cittadinanza, il corpo è il supporto biologico ed il confine epidermico della nostra persona. Come confine è ciò che materialmente la definisce, attraverso il corpo vengono manifestati in forma più o meno intenzionale stati d'animo, condizioni di salute, provenienza geografica, appartenenza etnica o origine genealogica. D'altro canto, se da un lato delimita la straordinaria complessità e dinamicità di ogni moto interiore, esso è nondimeno lo strumento che non solo permette l'espressione del nostro sé personale ma costituisce la condizione di ogni suo potenziale relazionarsi con il mondo circostante, cui appartiene ed a cui si contrappone. Evidentemente se interiorità/esteriorità, soggetto/oggetto sono categorie concepibili come sfere distinte e contrapposte, dovrà esistere un confine che materialmente dia ragione di tale contrapposizione. E' vero tuttavia che proprio laddove si pone il limite di una distinzione, con esso viene a definirsi l'identità delle parti in causa e si instaurano gli strumenti per la loro reciproca – e direi vitale - comunicazione, un alfabeto dei cinque sensi che fa dell'uomo non un compartimento stagno tra le forme del vivente ma un essere sensibile e relazionale. La consapevolezza del nesso che intrinsecamente lega l'uomo al suo ambiente comporta, tra l'altro, non poche conseguenze in relazione al suo agire nel mondo ed alle responsabilità cui questo mette capo.
Certo uno stabile statuto del corpo non è tuttavia così semplice a definirsi come intuitivamente potrebbe apparire. Al contrario può suonare piuttosto paradossale che ciò da cui risultiamo strutturalmente indivisibili risulti ancora un oggetto di così incerta definizione. Innanzitutto è il corpo una componente materiale giustapposta all'anima e con essa costitutiva della persona? Lo si definisce correttamente nei termini di un sostrato del soggetto, una sineddoche della persona? “Questo è il corpo che ho” o “questo è il corpo che sono”: quale espressione è la più congeniale? “Questo è il mio corpo” equivale a dire “questo è ciò che sono, ecco me stesso” o piuttosto indica il riferimento ad un'appendice materiale, un oggetto che ci pertiene, o – questo il punto – un oggetto che ci appartiene, di nostra proprietà?
Quello che a prima vista potrebbe apparire un pedante gioco lessicale o retorico è invece un particolare emblematico, foriero di domande cruciali. Le parole, quanto meno per chi vi è ancora religiosamente devoto, hanno uno spessore tale da richiedere esattezza e responsabilità. Questo è partocolarmente vero, non a caso, nel linguaggio giuridico. La proprietà di un bene come diritto reale fondamentale si esplica nella facoltà di poterne disporre e godere. Se il corpo è mio, è possibile vantare su di esso tali prerogative? Se il corpo è mio, in che misura ne sono padrone, in che misura ne sono sovrano?
“Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo l'individuo è sovrano” - così scrive John Stuart Mill in uno dei testi che costituiscono le radici del liberalismo moderno, il saggio Sulla libertà del 1859. Che il corpo sia stato nodo cruciale nell'evoluzione del rapporto tra Stato ed individuo, potere e libertà, lo dimostra non a caso lo stesso pilastro del diritto penale anglosassone: l'Habeas corpus act, promulgato nel 1679, sancisce il diritto dell'individuo a non essere arbitrariamente tratto in arresto, detenuto, soggetto senza possibilità di revoca a subire l'abuso e la violenza di un potere assoluto. Quasi a dimostrare che la tutela di uno spazio di libertà individuale e la circoscrizione di una zona sottratta all'arbitrio sovrano comincia guarda caso proprio a partire dalla libertà della persona fisica. Per non considerare forse il tasto più dolente ed emblematico nell'intersezione tra fisico e politica, il corpo oggetto di tortura, la sofferenza di carne e di sangue inferta per catarsi o estorsione, talvolta ancora emergente dagli angoli bui del globo (non necessariamente periferici), buchi neri della democrazia.
Oggi la tensione corpo-potere si arricchisce di nuovi e complessi scenari apertisi a partire degli anni Settanta. In parte risultano determinanti le trasformazioni sociali occorse ad opera dei movimenti femministi, volti non solo – banalmente – alla rivendicazione di una pari dignità radicata sullo statuto autonomo della donna emancipata, ma piuttosto all'esigenza di costruire una nuova pratica politica, una concezione moderna della vita in famiglia ed in società. In Italia è questa la stagione del referendum sul divorzio (1974), della riforma del diritto di famiglia (1975) della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza (1978).
Gli anni Settanta costituiscono tuttavia una decisiva fase di svolta per una ragione ulteriore, l'introduzione ed il rapido sviluppo delle applicazioni tecnologiche alla vita nei suoi stadi più critici e pregnanti: dalla nascita alla morte, passando per la procreazione e la malattia. Cosicchè ad essere problematizzate fintanto da incorrere nell'esigenza di una ridefinizione sono alcune tra le categorie più assodate dalle radici della storia dell'uomo. Le nozioni di vita e di morte acquisiscono uno spessore problematico. Si considerino le questioni sorte intorno al dibattito sull'aborto, dal problema del rapporto embrione-persona alla concezione di vita come bene indisponibile, ma anche l'accettazione già negli anni Sessanta dell'accertamento di morte da stabilirsi secondo i criteri della morte cerebrale e non più sulla base dell'arresto cardiocircolatorio (con le relative conseguenze in materia di trapianto).
Lo stesso statuto del corpo assume dunque connotati fino ad allora inimmaginabili tali da divenire un nuovo e controverso soggetto politico, giuridico, sociale. Il corpo non è innanzitutto una struttura stabile ed immodificabile, può bensì subire alterazioni, delezioni o integrazioni nel suo complesso o in una sua parte. Basti considerare gli interventi di chirurgia estetica, i trapianti, le amputazioni, il ricorso a dispositivi artificiali, dalle protesi di diversa natura ad una comune lente a contatto. In che termini la sovranità sul corpo regge di fronte alla sua potenziale disintegrazione? Se il mio corpo è una struttura composta di tessuti asportabili, di organi cedibili, di sangue trasfondibile, di materiale genetico trasmissibile, fino a dove si estende il mio diritto di tutela su di esso e le sue componenti?
Il progresso della ricerca genetica introduce ulteriori complicazioni: nella misura in cui il gene viene identificato come banca dati della persona e potenziale archivio informativo del suo divenire, il diritto alla privacy, che già vuole garantire la riservatezza dei dati personali e della vita privata, viene esteso a garanzia del trattamento del dato genetico, a maggior ragione considerato il fatto che esso non riguarda esclusivamente il singolo ma la sua intera famiglia biologica. Il materiale giurisprudenziale degli ultimi decenni, riconoscendo il potenziale significato ed impiego dell'informazione genetica da parte ad esempio delle compagnie assicurative o del datore di lavoro dell'individuo interessato, attesta di fatto il rischio di una discriminazione genetica. Rischio concreto se si considera, come avvenuto di recente negli Stati Uniti, l'esplicita rinuncia di molte donne, motivate dal timore di un potenziale licenziamento, a sottoporsi a test genetici predittivi di potenziali predisposizioni al tumore del seno. Ad una discriminazione su dati di fatto fisici, etnici, religiosi, di genere, viene ad aggiungersi la possibilità di una potenziale disuguaglianza di trattamento fondata su calcoli probabilistici su un futuro potenziale.
Certo va qui considerata d'altro canto una minaccia ulteriore di riduzionismo genetico, altro argomento estremamente dibattuto, denso di problematiche conseguenze. Il DNA è dato unico e personale di ogni individuo e costituisce la struttura ed il funzionamento di un organismo. Ma in che misura si può pensare che esso risolva la persona e determini il suo sviluppo e le sue scelte? I mass media quotidianamente annunciano la scoperta di nuovi fondamenti genetici (il gene della fedeltà, della longevità, della bellezza, dell'intelligenza), prefigurando la possibilità di un non lontano intervento di manipolazione. Tra cinquan'anni saremo, se ne deduce, tutti belli, geniali, moralmente irreprensibili, forse addirittura immortali. Fortunatamente la genetica stessa smentisce queste semplici attrazioni editoriali. Il nostro corpo, a ben guardare, è un'organismo di gran lunga più affascinante e complesso, un'opera su cui giocano ruoli non trascurabili l'ambiente, le abitudini di vita, il nostro libero arbitrio e, non da ultimo, il caso. Ciò rende forse più complesso determinarne i potenziali sviluppi e prevenirne le possibili deteriorazioni, ma quanto meno lascia alla vita quel minimo di indeterminatezza su cui esercitare con libertà il proprio giudizio e le proprie scelte. Ma chi giudica dunque e chi sceglie? Questa la domanda che ancora fatica a trovare risposta.
Oggi il corpo pare ancora eminente oggetto di una sovranità contesa, zona grigia del diritto. Di fronte al dilemma, l'appello è rivolto ad un auspicato intervento legislativo, che agisca da inequivocabile risolutore. Denunciando tuttavia il silenzio della legge scritta e ricorrendo ad un'urgente legislazione last-minute, non si va forse incontro alla proliferazione incontrollata di una regolamentazione sempre più capillare? Se è la politica ad agire da giudice ultimo del nostro corpo, della nostra vita, non ne va infine di qualcosa di noi? Non ne va infine della stessa legge nei suoi fondamentali assunti, scritti nero su bianco sulla carta costituzionale? Va da sé che possano esistere lacune in un codice giuridico, se è vero che il diritto è un prodotto culturale e, come tale, in continua evoluzione. Tuttavia tali lacune non possono essere colmate trascurando (e dunque spesso violando) gli accordi costitutivi che danno ragione dell'esistenza non solo di un ordinamento giuridico ma dello stesso Stato. Libertà ed eguaglianza per il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), inviolabilità della libertà personale (art. 13), diritto a non essere sottoposti a trattamento sanitario se non per disposizione di legge (vedi, ad esempio, i casi di trattamento sanitario obbligatorio), rispetto della dignità umana e sua inviolabilità da parte della legge (art. 32): in assensa di leggi ad hoc, la Costituzione ed il riferimento alla normativa internazionale continuano a rappresentare le fonti di diritto per la giurisdizione attuale.
In una società multietnica e multi-etica come quella odierna, l'accordo su valori condivisi è il pendio su cui arrancano giuristi, legislatori, politici. Tuttavia l'assenza di una morale condivisa non autorizza di fatto l'applicazione, alla stregua di uno stato etico hegeliano, di un credo univoco che verrebbe così facendo sancito e legittimato per legge. Su questo presupposto si fonda la lettura di un “diritto aperto e leggero” (Stefano Rodotà) o di un “diritto mite” (Gustavo Zagrebelsky) che non apra le porte, tra l'altro, all'anarchia biologica ma, essendo quanto possibile scevro da orientamenti morali, disponga piuttosto degli aspetti tecnici e procedurali della legge, lasciando al singolo un margine di libertà nel determinarne i valori contenutistici, sulla base dei quali orientare il proprio agire, il proprio vivere ed il proprio morire.